Statuto

STATUTO SEZIONALE

 TITOLO  I  -  DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 - Denominazione

È costituita, con sede legale in Dueville, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Dueville" con sigla CAI - Sezione di Dueville, struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Veneto del Club Alpino Italiano.
L’associazione, fondata nel 1989, ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – Scopi e funzioni

L'Associazione ha per scopo l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso la pratica dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, con particolare riguardo alle Prealpi Vicentine, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b) al tracciamento alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, ciclo escursionistiche, MTB, trekking, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla programmazione e attuazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche  e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
i) a pubblicare monografie e periodici sezionali dei quali è editrice e proprietaria;
j) a provvedere alla sede dell’associazione,a curare la biblioteca, l’archivio fotografico e cartografico e costituire una dotazione di materiale tecnico e didattico.
k) alla realizzazione e cessione ai Soci di materiali connessi con le attività sezionali non reperibili in commercio.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

 TITOLO  II  -  SOCI
Art. 5 - I Soci dell’Associazione si distinguono in:

- Benemeriti: le persone giuridiche, che conseguono l’iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevoli contributi.
- Ordinari: le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
- Famigliari: i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
- Giovani: i minori di anni diciotto.

È ammessa l’adesione al Club Alpino Italiano di cittadini stranieri.
Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.


Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completata dei propri dati anagrafici, controfirmata da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni; per i minori di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
Il Consiglio Direttivo della Sezione decide sulla accettazione.
Il Socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo della Sezione. La domanda di ammissione presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.


Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto corrispondere alla Sezione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere versate in tempo utile per essere trasmesse alla Sede Centrale entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita Sezionale, ne usufruire dei servizi sociali, ne ricevere le pubblicazioni.
Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 Marzo di ciascuno anno Sociale.
Il Consiglio Direttivo accerta la morosità del socio e la decadenza di tale sua qualità, dandogliene comunicazione. Chi ha cessato di far parte del sodalizio per morosità, può riacquistare la qualità di socio, conservando l'anzianità di iscrizione, solo previo pagamento alla Sezione, delle quote associative annuali arretrate.
Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.


Art. 8 - Diritti del Socio

I Soci Ordinari, Famigliari, Giovani, hanno diritto:
a) ad usufruire dei rifugi del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai consoci, ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;
b) ad usufruire dei rifugi delle Associazioni alpinistiche italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il nostro sodalizio;
c) ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, foto cinematografico e geografico degli Organi Centrali, della sezione, delle sottosezioni, a norma dei rispettivi regolamenti;
d) ad essere ammessi alle scuole ed ai corsi istituiti dagli Organi Tecnici Centrali, dalla sezione, dalle sotto- sezioni, ed a tutte le manifestazioni didattiche e tecnico-culturali organizzate dai suddetti organismi, sempre a norma dei rispettivi regolamenti;
e) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dagli Organi Centrali, ricorrendone le condizioni regolamentari;
f) ad avere libero ingresso nella sede della sezione e delle sottosezioni, ed a partecipare a tutte le manifestazioni da esse organizzate, a norma dei rispettivi regolamenti;
g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alle categorie di appartenenza, uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla Segreteria Generale, e l'impostazione o variazione della relativa registrazione anagrafica. I soci in regola con l'iscrizione riceveranno le pubblicazioni sociali spettanti edite entro il 31 marzo dell'anno seguente;
h) a fregiarsi del distintivo sociale.

I Soci ordinari, famigliari, giovani, hanno diritto di partecipare alle assemblee della sezione. I Soci ordinari e famigliari, compiuti i diciotto anni, hanno diritto di voto nelle assemblee, ed al compimento del secondo anno di iscrizione al sodalizio possono assumere incarichi.
Il socio, di qualsiasi categoria, iscritto ininterrottamente da venticinque, cinquanta, sessanta, settantacinque anni, riceve dalla sezione uno speciale distintivo.
Non sono ammesse iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.


Art. 9 - Durata - Dimissioni

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.
Il socio può dimettersi dal CAI in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una sezione all’altra deve esse- re comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.


Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:
- per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l’iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio;
- per dimissioni;
- per morosità;
- per provvedimento disciplinare.
- la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.


 Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.

 
Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.



TITOLO  III  -  SEZIONI
Art. 13 - Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
 

Capo 1°  -  ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e famigliari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:
- adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
- approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modifiche da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 soci, aventi diritto al voto.


Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede e nell’albo sociale. Esso verrà spedito ai soci anche per posta ordinaria, o per e-mail, o per fax, o per SMS, almeno venti giorni prima dell’adunanza. L’avviso inviato ai soci ordinari si intende recapitato anche ai famigliari.
Nell’avviso devono essere indicati l’ordine del giorno e il luogo, giorno e ora della convocazione; nel caso di nomine porta i nomi degli uscenti. L’avviso verrà inoltre pubblicato nel sito internet della Sezione.


Art. 16 -  Partecipazione

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale; i Soci minori di anni 18 possono assistere all’Assemblea ma non hanno diritto di voto.
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo in carica, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta, Ogni Socio può portare una sola delega.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
È escluso il voto per corrispondenza.


Art. 17 - Presidente e Segretario dell’Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, due scrutatori, fra i Soci non candidati alle elezioni.
Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed il diritto di partecipare all'Assemblea.


Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, e può venire espressa: per alzata di mano, per appello nominale, o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.
Le cariche sociali sono  elettive e a titolo gratuito. Le nomine alle cariche sociali si fanno sempre con votazione segreta; a parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili, nonché le modifiche allo Statuto Sezionale, debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche allo Statuto Sezionale, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo Sezionale per alme- no quindici giorni.


Capo 2°  -  CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Sezione, si compone di n° 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea fra i soci maggiorenni con almeno due anni di iscrizione al sodalizio.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente.
Nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; essi, in questo caso, non hanno diritto di voto.
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Sezione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
- convoca l’Assemblea dei Soci;
- propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e scuole e ne coordina l’attività;
- cura l’osservanza dello statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali, settantacinquennali.


Art. 20 - Durata

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi, potranno essere rieletti dopo almeno un anno di interruzione, ad esclusione della carica di Presidente che può essere riconfermato una sola volta, e lo potrà essere ancora dopo un anno di interruzione.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l’Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.


Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Gli ex Presidenti della Sezione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.


Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, e notificato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario, o da un Socio designato,approvati nella seduta successiva, e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduta la riunione.
I Soci possono consultare i verbali nella Sede Sociale, previa richiesta al Presidente.


Capo 3°  -  IL PRESIDENTE

Art. 23 - Il Presidente

È il legale rappresentante della Sezione; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale, assolve almeno le seguenti specifiche:
- sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Il Presidente dirige l’Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo Presidente.


Capo 4°  -  TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Il Tesoriere

Ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinata- mente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.


Art. 25 - Il Segretario

redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
I verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo possono essere redatti, in sostituzione del Segretario, da altro Socio designato dal Consiglio Direttivo.


Capo 5°  -  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

È l’organo di controllo contabile e, amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale
della Sezione. È costituito da tre Soci maggiorenni eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni, sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo,senza diritto di voto, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
I Revisori dei Conti possono convocare l’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.


TITOLO  IV  -  CARICHE SOCIALI
Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:
- siano iscritti all’associazione da almeno due anni;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi, quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.


TITOLO  V  -  COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 28 - Commissioni e Gruppi

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali Commissioni formate da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive Sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.
Tali gruppi operano secondo apposito regolamento Sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso.
È vietata la costituzione di gruppi di non soci.


TITOLO  VI  -  SOTTOSEZIONI
Art. 29 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei Delegati elettivi all’Assemblea dei Delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia patrimoniale previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.


TITOLO  VII  -  PATRIMONIO
Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.
Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai contributi di Soci Benemeriti ed Enti Pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti.
I fondi dell’Associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.
La facoltà di operare sul conto bancario spetta al Presidente, al Tesoriere, anche in forma disgiunta tra loro. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.


TITOLO  VIII  -  AMMINISTRAZIONE
Art. 31 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Il bilancio reso pubblico mediante l’affissione all’albo Sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.


TITOLO  IX  -  CONTROVERSIE
Art. 32 - Controversie

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, Il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, ne al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal Regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.


TITOLO  X  -  DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento
Generale del CAI.
Il presente Statuto, approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Dueville nella seduta del 9 marzo 2007 entrerà in vigore dopo l’ approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

(Approvazione avvenuta nella riunione del Comitato centrale di indirizzo e di controllo in data 27 settembre 2008).

Ultime modifiche:

Approvato dall’Assemblea dei Soci:   Dueville - 14 Marzo 2014
Ratificato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo:  Milano - Ottobre 2014
 
Il Presidente

Graziano Colpo

 

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