Regolamento sezionale

TITOLO I – DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - È costituita, con sede in Dueville, l'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Dueville" con sigla - “C.A.I. Sezione di Dueville”.
L’associazione ha durata illimitata.
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – L’Associazione è dotata di personalità giuridica di diritto privato ed è una Sezione del CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.), si ispira ai principi istitutivi dello stesso, fa parte del Raggruppamento Regionale Veneto (GR) del C.A.I..
I membri dell’Associazione sono di diritto Soci del C.A.I..

TITOLO II – SCOPI

Art. 3 – L'Associazione ha per scopo:
a) tutelare gli interessi generali dell’alpinismo e collaborare con tutti gli enti pubblici e privati che si occupino, nell’ambito locale, di problemi connessi con l’alpinismo;
b) promuovere la pratica dell’alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo scialpinismo, la speleologia, ciclo escursionismo, MTB, trekking;
c) promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico-pratici di alpinismo, di sci-alpinismo, e di speleologia; gite ed escursioni collettive; conferenze, dibattiti, proiezioni;
d) provvedere all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche per ilo soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la delegazione del C.N.S.A.S.;
e) facilitare le escursioni alpine costruendo e mantenendo in efficienza i rifugi, bivacchi fissi, sentieri ed altre opere alpine;
f) promuovere lo studio e la conoscenza delle montagne, in special modo delle Prealpi Vicentine;
g) assumere iniziative per la protezione e valorizzazione dell’ambiente montano;
h) assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza alle norme statutarie e regolamenti del C.A.I., del Raggruppamento Regionale Veneto (GR) e delle disposizioni deliberate dall’Assemblea dei Delegati del C.A.I.

Art. 4 – L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale..



TITOLO III – SOCI BENEMERITI – ORDINARI – FAMIGLIARI – GIOVANI - AGGREGATI

Art. 5 – Sono Soci Benemeriti gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che conseguono l’iscrizione alla sezione versando, alla stessa, un notevole contributo.
Sono Soci Ordinari le persone di età maggiore di anni diciotto.
Sono Soci Famigliari i componenti della famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
Sono Soci Ordinari Juniores le persone di età compresa fra i 18 ed i 25 anni.
Sono Soci Giovani i minori di anni diciotto.
Sono Soci Aggregati soci già iscritti presso altra sezione che chiedono di essere ammessi alla sezione in qualità di aggregati. Chi chiede l’ammissione in qualità di socio aggregato, deve indicare la sezione di appartenenza.
I soci ordinari, famigliari e giovani di ogni sezione possono aggregarsi ad altra sezione, rimanendo inclusi, a tutti gli effetti, nel conteggio del numero dei soci della sezione. Il Consiglio Direttivo della sezione alla quale è presentata la domanda decide sull’accettazione.
È ammessa l’iscrizione a soci di cittadini stranieri.
Nel corso dello stesso anno sociale il socio può iscriversi presso una sola sezione.

Art. 6 - Chiunque intenda divenire socio, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio appartenente; per i minori, la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà.
Il Consiglio da mandato al segretario di iscrivere provvisoriamente il nuovo socio consegnando anche la tessera personale. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, ratificherà l’ammissione dei nuovi soci con giudizio insindacabile.
Chi chiede l’iscrizione a socio famigliare deve indicare il nominativo del socio ordinario della stessa sezione con il quale convive, ed il relativo grado di parentela.

Art. 7 – DOVERI DEL SOCIO
Con l’adesione al Club Alpino Italiano il socio assume l’impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali, di ottemperare alle norme dello Statuto, del Regolamento Generale, nonché dei regolamenti e delle disposizioni che, in conseguenza dei primi, gli organi del Club Alpino Italiano e delle strutture periferiche pertinenti sono legittimati ad adottare; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del Club Alpino Italiano e alle regole di una corretta ed educata convivenza.
I Soci sono tenuti a versare all’associazione:
a) la quota di ammissione (all’atto della 1° iscrizione);
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali, nella misura fissata dalla assemblea dei soci.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla ita dell’Associazione, ne usufruire dei servizi sociali.

Art. 8 - Diritti del Socio
I Soci Ordinari, Famigliari, Ordinari Juniores, Giovani, hanno diritto:
a) ad usufruire dei rifugi del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai consoci, ed a condizioni preferenziali rispetto ai non soci eventualmente previste dal regolamento generale rifugi;
b) ad usufruire dei rifugi delle Associazioni alpinistiche italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club Alpino Italiano;
c) ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e delle sottosezioni, ed a partecipare alle le manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi regolamenti;
d) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dagli Organi Centrali, ricorrendone le condizioni regolamentari;
e) ad usufruire del materiale tecnico, bibliografico, foto cinematografico e geografico della Struttura centrale, delle sezioni, delle sottosezioni, a norma dei rispettivi regolamenti;
f) ad essere ammessi alle scuole ed ai corsi istituiti dagli Organi Tecnici Centrali, dalla sezione, dalle sottosezioni, ed a tutte le manifestazioni didattiche e tecnico-culturali organizzate dai suddetti organismi, sempre a norma dei rispettivi regolamenti;
g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alle categorie di appartenenza, uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla Segreteria Generale, e l'impostazione o variazione della relativa registrazione anagrafica. I soci in regola con l'iscrizione riceveranno le pubblicazioni sociali spettanti edite entro il 31 marzo dell'anno seguente;
h) a fregiarsi del distintivo sociale.
I Soci ordinari, famigliari, ordinari juniores, giovani, hanno diritto di partecipare alle assemblee della sezione, e se maggiorenni hanno diritto di voto e di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo; dopo almeno due anni di adesione al sodalizio possono assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo l’ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.
Il socio, all’atto della 1° iscrizione, riceve dalla sezione la tessera di riconoscimento con le proprie generalità, l’indirizzo e la categoria di appartenenza, firmata dal Presidente Generale e dal Presidente della sezione; al socio sarà pure consegnato il distintivo sociale, copia dello Statuto e del Regolamento Generale e Sezionale.
La tessera per essere valida, deve esser munita della fotografia e della firma del socio titolare, del timbro della sezione e del bollino dell’anno in corso.
Il socio aggregato riceverà, dalla sezione che ne accetta l’ammissione, un apposito tesserino con spazio per le vidimazioni annuali.
Ai soci benemeriti vengono intestati appositi diplomi.
È istituito presso la sezione un albo d’onore per iscrivere, anche alla memoria, i nomi dei soci che abbiano acquisito speciali meriti alpinistici, o nell’attività sezionale.
Il socio di qualsiasi categoria, iscritto ininterrottamente da venticinque, cinquanta, sessanta o settantacinque anni, riceve in omaggio dalla sezione uno speciale distintivo riproducente lo stemma del Club Alpino Italiano.

Art. 9 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualità di socio cessa:
a) per morte del socio o per estinzione dell’ente benemerito;
b) per dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio direttivo della sezione in qualsiasi momento, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata;
c) per morosità, accertata dal Consiglio Direttivo Sezionale, con delibera immediatamente esecutiva;
d) il socio può perder la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrorato a termini del regolamento disciplinare.

Art. 10 – Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo della sezione.
Chi ha cessato di far parte del sodalizio per morosità, può riacquistare la qualità di socio, conservando l’anzianità di iscrizione, solo previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i rincipi informatori dell’associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del C.A.I.. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri.


TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12 – Sono organi dell’Associazione:
• l'Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti.
• il Tesoriere;
• il Segretario;

Art. 13 – Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, e possono essere affidate solo a soci maggiorenni iscritti all’Associazione da almeno due anni compiuti. Gli eletti alle cariche sociali, quando giunti al termine del loro mandato, mantengono l’incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti.


Capo I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - L’Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell’Associazione; essa è costituita da tutti i soci, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
a) elegge i consiglieri, i revisori dei conti, e gli eventuali delegati all’Assemblea Generale del CAI mediante elezioni a scrutinio segreto;
b) approva annualmente il programma dell’Associazione, la relazione del Presidente, ed i bilanci consuntivo e preventivo;
c) delibera la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati;
d) delibera sull’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
e) delibera sullo scioglimento dell’Associazione, stabilendone le modalità, nominando uno o più liquidatori i quali opereranno sotto il controllo degli Organi Centrali, secondo quanto previsto dall’art. VI.4 dello Statuto Generale, e art. VI:I:9 del Regolamento Generale del C.A.I;
f) delibera su ogni altra questione che le vanga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci aventi diritto di voto;
g) delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto ed al Regolamento Sezionale in unica lettura; occorrendo, in Assemblea Straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 Marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede e nell’albo sociale e spedito a tutti i soci per posta ordinaria, o per e-mail, o per fax, o per SMS, almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso inviato ai soci ordinari si intende recapitato anche ai famigliari.
Nell’avviso devono essere indicati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della convocazione; qualora nell’ordine del giorno sia inclusa la nomina a cariche sociali, dovranno essere indicati i nomi degli uscenti.

Art. 16 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale; i Soci minori di anni 18 non hanno diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci; ogni socio può portare una sola delega.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 17 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e, se necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea, coadiuvato dagli scrutatori, verificare la regolarità delle deleghe, il diritto di partecipare all’Assemblea, ed il diritto di eventuale intervento.

Art. 18 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti, e può venire espressa: per alzata di mano, per appello nominale, o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.
• Le nomine alle cariche sociali si fanno sempre con votazione segreta; a parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al Sodalizio.
• Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili, nonché le modifiche al Regolamento Sezionale, Statuto Sezionale, debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
• La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 19 – Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, , non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC) del CAI a norma degli art. I.5.3 dello statuto del CAI.


Capo II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo della Sezione; esso si compone di n° 7 (sette) membri, eletti dall’Assemblea tra i soci maggiorenni con due anni compiuti di adesione al CAI. Essi durano in carica tre anni e sono eleggibili per tre mandati consecutivi (max. 9 anni), con esclusione del Presidente che può essere riconfermato una sola volta consecutiva.
Ogni socio con diritto di voto, per la loro elezione, può esprimere fino a quattro preferenze.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti: un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, ed un Segretario.
Il Tesoriere ed il Segretario possono essere nominati al di fuori del Consiglio Direttivo; in questo caso, non hanno diritto di voto nelle riunioni dello stesso.

Art. 21 – Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.
In particolare:
a) stabilisce il programma annuale di attività dell’Associazione, e predispone quanto necessario per attuarlo;
b) convoca l’Assemblea dei soci;
c) ratifica annualmente il bilancio consuntivo e preventivo del Tesoriere, approva la relazione del Presidente;
d) delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci;
e) delibera la costituzione e lo scioglimento di Commissioni e Gruppi, prepone incaricati e ne coordina le attività sociali;
f) delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi;
g) proclama i soci Venticinquennali e Cinquantennali;
h) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 23 – Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, siano assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio, sono considerati dimissionari.
I Consiglieri che maturano nove anni consecutivi di permanenza nel Consiglio Direttivo, non potranno essere rieletti per il solo triennio successivo.
L’incompatibilità di rielezione si intende solamente per la rieleggibilità alla stessa carica sociale.

Capo III – IL PRESIDENTE

Art. 24 – Il Presidente della sezione ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi, e la firma sociale; convoca le sedute dell’Assemblea dei soci, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; presenta all’Assemblea dei soci la relazione annuale; firma i bilanci e i mandati di pagamento.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce con gli stessi poteri.
Il Presidente dura in carica tre anni, può essere riconfermato per una sola volta consecutiva.

Capo IV – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre (3) membri, nominati dall’Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni.
Ogni Socio con diritto di voto, per la loro elezione, può esprimere fino a due preferenze.
Esso elegge in suo seno un Presidente.
I Revisori dei Conti esercitano il controllo nella gestione della sezione e ne riferiscono al Consiglio Direttivo; redigono appositi verbali e presentano la relazione annuale sul bilancio all’assemblea dei soci.

Art. 26 – Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Durante le riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali possono partecipare, i Revisori dei Conti, dovranno rispettare l’ordine del giorno stabilito per la riunione.

Capo V – TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 27 – Il Tesoriere
Ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione, e ne tiene la contabilità, può firmare i mandati di pagamenti.
Il Tesoriere redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e lo presenta al Consiglio Direttivo per la ratifica.

Art. 28 – Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo,
dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
I verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo possono essere redatti, in sostituzione del Segretario, da altro Socio designato dal Consiglio Direttivo.

Capo VI – ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 29 – Il Presidente della sezione è Delegato di diritto nell’Assemblea dei Delegati; l’assemblea Generale dei soci eleggerà un ulteriore Delegato ogni cinquecento soci o frazione non inferiore a duecentocinquanta. Ogni Socio con diritto di voto, per la sua elezione, può esprimere una preferenza.
In caso di impedimento, il presidente sezionale può essere rappresentato dal Vicepresidente o da un socio della sezione, o da altro delegato di altra sezione dello stesso Raggruppamento Regionale (GR) Veneto.

TITOLO V – PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

Art. 30 – Il patrimonio Sociale è costituito da:
• beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilanci.

Art. 31 – Le entrate Sociali sono costituite:
• dalle quote di ammissione;
• dalle quote associative annuali di spettanza della sezione;
• da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell’Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 32 – I fondi dell’Associazione devono essere depositati presso un istituto di Credito con Conto Corrente intestato all’Associazione stessa.
La facoltà di operare sul conto bancario spetta: al Presidente, al Tesoriere, ed al Segretario anche in forma disgiunta tra loro.

Art. 33 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio, il Tesoriere redige il bilancio che sarà ratificato dal Consiglio Direttivo prima di venire presentato all’Assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione.

Art. 34 – I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
In caso di scioglimento dell’associazione si applicano gli art. VI.4 dello Statuto del Club Alpino Italiano e art. VI.1.9 del Regolamento Generale del CAI.
E’ escluso, in ogni caso, il riparto di attività fra i soci.

TITOLO VI – SOTTOSEZIONI e GRUPPI

Art. 35 – La domanda di costituzione di una nuova sottosezione deve essere presentata da un comitato promotore al consiglio Direttivo sezionale da almeno cinquanta soci maggiorenni, accompagnata dai loro dati associativi e le loro firme, indicando una precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere la sua attività. La delibera del Consiglio Direttivo ottempererà come stabilito dall’art. VI.III.1 del Regolamento Generale del CAI.
Le sottosezioni non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo di autonomia gestionale e non intrattengono rapporti diretti con la struttura centrale.
Hanno un proprio regolamento che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo della sezione di appartenenza. Le sottosezioni fanno parte integrante della sezione di appartenenza anche agli effetti del computo dei Delegati.
I soci delle sottosezioni partecipano alla elezione dei delegati della sezione di appartenenza.
Può anche costituire, nel proprio sen, gruppi organizzati di soci che intendano sviluppare una delle attività statutarie, o comunque un’attività compatibile con i fini dell’Associazione stessa.
I gruppi non dispongono di autonomia patrimoniale, ogni loro iniziativa dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo della sezione, a tale scopo i responsabili dei gruppi, qualora non facciano già parte del Consiglio Direttivo, possono chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio per esporre i loro programmi e le loro esigenze.
Il bilancio dei gruppi è parte integrante del bilancio della sezione.

TITOLO VII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36 – Le controversie che dovessero insorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi dell’Associazione, relative alla vita dell’Associazione stessa, non potranno venire deferite all’autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.
Organi competenti ad esperire il tentativo sono:
• Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra soci;
• Il Collegio Regionale dei Probiviri quale organo giudicante di primo grado, per le controversie fra soci ed organi dell’associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dall’art. VI.I.7 e art. VII.I.8 del Regolamento Generale del C.A.I., e art. IV.V.1 dello Statuto del Club Alpino Italiano.


TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Non sono ammesse iniziative personali in nome della sezione, ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla sezione e rivolte a danno della sezione stessa.

Art. 38 – Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento Sezionale, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 39 – Il presente Regolamento Sezionale, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà coordinato ed integrato con eventuali modifiche dello statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., che dovessero verificarsi dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il presente Regolamento Sezionale entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
Letto ed approvato dall’Assemblea dei Soci del __11 Marzo 2016_____________

Calendario escursioni

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